L’art. 6 co. 2 lett. b) dello schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES prevede che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non concorrono alla formazione del reddito:
– né dal lato “attivo” (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente);
– né dal lato “passivo” (con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati).
Tuttavia, se il committente non rimborsa le spese addebitategli, per evitare che il costo resti, di fatto, indeducibile in capo all’esercente arti e professioni, viene introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell’ambito del reddito d’impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.
Stando alle bozze del DLgs., la disciplina attualmente vigente dovrebbe continuare ad operare fino al 31.12.2024, con la conseguente applicazione delle novità proposte solo dal 2025 (con il primo impatto, quindi, sul modello REDDITI 2026).