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Vizio di notifica dell’atto presupposto – Notifica del ricorso anche all’ente creditore – Novità del DLgs. 220/2023 (c.d. DLgs. “Contenzioso tributario” attuativo della L. 111/2023)

L’art. 14 co. 6-bis del DLgs. 546/92, in vigore dal 5.1.2024, prevede che il ricorso va proposto nei confronti dell’ente creditore e dell’Agente della riscossione quando il contribuente eccepisce vizi della notificazione dell’atto presupposto.
Secondo la dottrina ci sarebbe tra soggetto deputato alla riscossione ed ente impositore un litisconsorzio necessario, sicchè se il contribuente notifica il ricorso solo nei confronti dell’Agente della riscossione il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.
Qualora l’ordine non venga adempiuto, il processo si estingue per inattività delle parti e l’atto impugnato diventa definitivo.

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