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Licenziamento disciplinare – Appropriazione di beni aziendali o di terzi sul luogo di lavoro – Nozione atecnica

La nozione di appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi contenuta nelle previsioni della contrattazione collettiva è una nozione atecnica volta a sanzionare anche quelle condotte disciplinarmente rilevanti che non integrano una fattispecie di reato o che potrebbero risultare riconducibili a un tentativo.
Tale nozione atecnica non si riferisce pertanto alla fattispecie penale dell’appropriazione indebita.
La Cass. 4.4.2024 n. 8918 ha quindi ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice addetta alla vendita di un supermercato che aveva messo in una busta personale degli articoli per un valore di 20,79 euro, pagando la merce, con del denaro chiesto in prestito, dopo essere stata sottoposta a un’ispezione.
Ciò che era risultato rilevante ai fini della legittimità del licenziamento era stato l’occultamento dei beni, da cui traspariva l’intenzione di appropriarsene.
In altre occasioni, in assenza dell’occultamento, i giudici hanno ritenuto il licenziamento illegittimo (cfr. Cass. n. 17288/2022; Cass. n. 14575/2016).

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