Un emendamento posto in occasione della conversione del DL 39/2024 propone un’interpretazione autentica dell’art. 6-bis della L. 212/2000, che, dal 30.4.2024, prevede l’obbligo di contraddittorio preventivo salvo che per gli atti indicati nel DM 24.4.2024.
Potranno essere esclusi dal contraddittorio:
– tutti gli atti ove esistono già forme di interlocuzione con il contribuente (atti di contestazione di sanzioni, abuso del diritto);
– gli avvisi di liquidazione;
– gli avvisi in cui si recuperano crediti inesistenti;
– i dinieghi di rimborso, anche in funzione del valore della domanda.