Negli ultimi anni, molti tribunali e corti d’appello, sulla scia delle sentenze della Corte di Giustizia UE, hanno sostenuto che l’applicazione a lavoratori portatori di handicap dello stesso periodo di comporto previsto in via generale dal contratto collettivo per i lavoratori normodotati integri una forma di discriminazione indiretta. I lavoratori disabili sarebbero a causa del loro handicap più esposti all’eventualità di assentarsi dal lavoro; non tenere conto di questo maggior rischio potrebbe quindi tradursi in una forma indiretta di discriminazione.
Il licenziamento del lavoratore disabile motivato dal superamento dello stesso periodo di comporto previsto per il lavoratore normodotato, in assenza di ragionevoli accomodamenti volti a superare questo svantaggio di partenza, dovrebbe dunque considerarsi nullo in quanto discriminatorio e portare alla reintegrazione in servizio del lavoratore (cfr. Cass. 9095/2023; Cass. 11731/2024).