In recepimento della legge delega fiscale (L. 111/2023), è stato riformato l’istituto dell’autotutela che è disciplinato dagli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000 che contemplano rispettivamente le due forme di autotutela tributaria vigenti, quella obbligatoria e facoltativa.
Tuttavia, contestualmente è stato abrogato l’art. 2-quater del DL 564/94 che prevedeva l’annullamento dell’atto in pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell’atto potenzialmente illegittimo o infondato e consentiva, altresì, nei casi di annullamento parziale dell’atto, la possibilità per il contribuente di beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni alle stesse condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto se il medesimo rinunciava al ricorso (ex comma 1-sexies).
Si auspica un intervento correttivo che rimedi all’abrogazione dell’art. 2-quater del DL 564/94.