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Locazioni turistiche – Peculiarità del contratto – Normativa regionale e normativa statale

Quando si parla di “locazioni turistiche” si fa riferimento ad una categoria di contratti caratterizzata dalla finalità di soddisfare esigenze temporanee di natura turistica, ma che non rientrano propriamente nell’attività ricettiva paralberghiera, in quanto non sono forniti i servizi accessori che caratterizzano questa ultima (pulizia, ristorazione, cambio biancheria, colazione, etc.). Non esiste, infatti, una specifica definizione normativa di “locazione turistica”, che deve essere ricostruita mediante una complessa opera di coordinamento normativo. 
Dopo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80/2012, ha dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, l’Allegato 1 al DLgs. 23.5.2011 n. 79 (Codice del Turismo) che aveva riordinato la normativa statale nel settore del turismo, alcune Regioni hanno provveduto a legiferare, inserendole nelle proprie leggi regionali sul turismo, specifiche definizioni di locazione turistica.
D’altronde, la normativa statale ha, talvolta, individuato specifiche fattispecie, come le locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017) dettando particolari disposizioni fiscali.

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