Con la sentenza 20.5.2024 n. 13934, la Cassazione ha affermato il principio per cui, qualora venga posta in essere, da parte del datore di lavoro, una disparità di trattamento nei confronti di un lavoratore e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui quest’ultimo è vittima sia causato dalla disabilità di un familiare, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest’ultimo ha bisogno, una siffatta condotta non può che violare il divieto di discriminazione diretta enunciato dall’art. 2 co. 2, lett. a) della direttiva (UE) 27.11.2000 n. 78. In tale ultimo testo normativo, infatti, la condizione di disabilità è senz’altro compresa nell’elenco tassativo dei fattori vietati di discriminazione, ma non è declinata con esclusivo riferimento alla persona del lavoratore.