Nel regime previgente alla pubblicazione del documento OIC 34, il documento OIC 31 (sub “Esempi relativi alle principali tipologie di fondi per rischi e oneri”, § 36-43) stabiliva che, a fronte del costo che la società prevedeva di sostenere per adempiere all’impegno di concedere premi, doveva essere rilevato un fondo per oneri.
In base alle disposizioni contenute nel documento OIC 34 (che si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1.1.2024), invece, in presenza di operazioni e concorsi a premio in cui il cliente riceve beni o servizi venduti dalla società, si applica la regola generale dell’identificazione delle unità elementari di contabilizzazione.
La parte del prezzo complessivo del contratto attribuibile al premio non può essere rilevata come ricavo al momento della vendita/prestazione, ma deve essere rilevata nell’esercizio in cui si prevede di concedere il premio. Al momento della vendita/prestazione, i ricavi devono, quindi, essere rettificati in misura corrispondente.
In caso di operazioni e concorsi in cui il cliente riceve beni o servizi diversi da quelli venduti dalla società, non si applica la regola dell’identificazione delle unità elementari di contabilizzazione. Pertanto, al momento della vendita/prestazione:
– i ricavi sono rilevati in misura corrispondente al prezzo complessivo del contratto (e non sono, quindi, rettificati);
– il costo che la società prevede di sostenere per corrispondere il premio è rilevato in un fondo oneri (§ 17).