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Bancarotta societaria – False comunicazioni sociali – Amministratore senza deleghe – Prova rigorosa della colpevolezza (Cass. pen. 21.5.2024 n. 20153)

La sentenza Cass. 21.5.2024 n. 20153 richiede una prova rigorosa dell’elemento soggettivo doloso di un amministratore senza deleghe nell’ambito di una bancarotta impropria da false comunicazioni sociali (art. 223 co. 2 del RD 267/42, oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019).
Seguendo l’interpretazione più garantista della giurisprudenza penale, i giudici di legittimità richiedono, per ritenere dimostrato il dolo della distrazione in capo a chi riveste tale ruolo, la effettiva conoscenza di fatti predatori ovvero di segnali di allarme e non che le anomalie siano semplicemente “conoscibili” (cfr. Cass. n. 33582/2022).

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