La sentenza Cass. 21.5.2024 n. 20153 richiede una prova rigorosa dell’elemento soggettivo doloso di un amministratore senza deleghe nell’ambito di una bancarotta impropria da false comunicazioni sociali (art. 223 co. 2 del RD 267/42, oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019).
Seguendo l’interpretazione più garantista della giurisprudenza penale, i giudici di legittimità richiedono, per ritenere dimostrato il dolo della distrazione in capo a chi riveste tale ruolo, la effettiva conoscenza di fatti predatori ovvero di segnali di allarme e non che le anomalie siano semplicemente “conoscibili” (cfr. Cass. n. 33582/2022).