Con la risposta a interpello 21.5.2024 n. 109, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’acquisto di un bene agevolato precedentemente utilizzato mediante un contratto di noleggio non può fruire dell’agevolazione, non essendo soddisfatto il requisito delle novità richiesto dall’art. 1 co. 1051 della L. 178/2020.
L’utilizzo del bene in data precedente all’acquisto agevolabile, in base al contratto di noleggio, comporta infatti che il bene debba ritenersi già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente, venendo così a mancare l’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto dell’investimento.
L’Agenzia delle Entrate rileva, inoltre, che la fattispecie in esame non è assimilabile a quella della risposta a interpello 3.2.2022 n. 63, relativa a un peculiare caso di comodato d’uso gratuito di breve durata, per cui è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d’investimento in qualità di comodatario da parte dell’acquirente, senza soluzione di continuità nell’utilizzo del bene, non influisse sul requisito della novità.