Con il DM 8.3.2024 sono stati aggiornati, per il 2024, i coefficienti per la determinazione della base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in Catasto, che siano interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
A norma dell’art. 1 co. 746 della L. 160/2019, per questi fabbricati la base imponibile va calcolata prendendo a riferimento i costi di acquisto o costruzione, risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione.
Per ottenere la base imponibile IMU tali valori contabili “storici” devono poi essere “attualizzati” applicando i coefficienti che vengono annualmente aggiornati con decreto ministeriale (per l’anno 2024 è stato appunto adottato il DM 8.3.2024).
I predetti criteri di determinazione della base imponibile IMU si applicano fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita.
Peraltro, i coefficienti recati dal predetto decreto ministeriale si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’IMPi ex art. 38 del DL 124/2019.