Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, limite elevato a 4.000,00 euro in relazione ai figli fino a 24 anni di età (art. 12 co. 2 del TUIR).
In linea generale, il limite di 2.840,51 o 4.000,00 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF soggetto a tassazione ordinaria.
Sulla base di apposite previsioni normative, tuttavia, sono considerati rilevanti anche redditi tassati mediante un’imposta sostitutiva, ad esempio:
– i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011);
– i redditi di lavoro autonomo e d’impresa dei contribuenti in regime forfetario (art. 1 co. 75 della L. 190/2014).
Per quanto riguarda le mance dei lavoratori dipendenti operanti nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022 ha introdotto, dal periodo d’imposta 2023, un regime di imposizione sostitutiva con aliquota del 5%.
Secondo quanto previsto dal co. 59 del suddetto art. 1, le mance assoggettate a imposta sostitutiva rilevano per la spettanza o la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici, “in favore del lavoratore”, sulla base di requisiti reddituali.
Le mance in regime sostitutivo non rileverebbero quindi ai fini dell’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che spettano al soggetto che ha fiscalmente a carico il lavoratore che le percepisce.