Secondo la Cass. 21.5.2024 n. 14037, ai fini dell’imputazione temporale dei ricavi di vendita ex art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR (che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 83 del TUIR dal DL 244/2016, conv. L. 19/2017, si applica, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, soltanto in riferimento ai soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata), non risulta corretto attribuire rilievo alla data (nel caso di specie, il 28.12.2008) della “scrittura contrattuale” sottoscritta dalle parti (nella specie denominata “verbale di consegna”), con cui l’acquirente assume, oltre al trasferimento della proprietà del bene, il rischio di perimento della cosa, e non a quella di consegna (che nel caso di specie era avvenuta materialmente nel 2009) o spedizione.