E’ stata definitivamente approvata la legge di conversione del DL 39/2024 il cui testo dovrà essere pubblicato nella G.U.
Tra le principali novità in materia di detrazioni “edilizie” introdotte in sede di conversione si segnala:
– l’eliminazione della possibilità di procedere alla cessione c.d. “differita”, ossia la cessione delle quote annuali residue di una detrazione di cui una o più quote annuali siano già state utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi già presentate;
– la ripartizione obbligatoria in 10 anni delle detrazioni superbonus, sismabonus e “bonus barriere 75%”, ove derivino da spese sostenute dal 2024;
– il mantenimento, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo dell’art. 121 co. 3 del DL 34/2020, della ripartizione in 4 e 5 anni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto o cessione su spese agevolate sostenute dall’1.1.2024 per il superbonus, il sismabonus o il “bonus barriere 75%”;
– limitazioni alle compensazioni eseguite a partire dall’1.1.2025 da parte dei c.d. “soggetti qualificati” i quali non possono utilizzare i crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020, in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL.