L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 8.05.2024, n. 862, ha precisato che, in caso di dimissioni del lavoratore ufficializzate con l’invio del modulo telematico, inizia il periodo di 7 giorni durante il quale il lavoratore conserva la facoltà di revocarle. Decorso tale periodo, le dimissioni diventano irrevocabili e per la prosecuzione del rapporto di lavoro è necessario l’assenso del datore di lavoro. Invece, in caso di cosiddette “dimissioni protette” (quando sono rassegnate, cioè, da un genitore entro i primi 3 anni di vita dei figli o ingresso in famiglia), il ripensamento è consentito in presenza di una fondata motivazione e soggetto allo stesso iter di validazione delle dimissioni (ossia presso l’Inl).