In attuazione della legge di delega fiscale (L. 111/2023), il DLgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 7-quinquies della L. 212/2000 che prevede l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione della legge e in particolare dell’art. 12 co. 5 della L. 212/2000.
Quest’ultimo detta la disciplina dei termini entro cui deve svolgersi la verifica fiscale presso il contribuente.
Sicché, ora, a differenza del passato (Cass. 4794/2023), in applicazione della nuova disposizione si ritiene che nei casi di verifiche c.d. “a rate”, ovvero nei casi in cui i verificatori nel periodo di verifica alternano la presenza e l’assenza presso la sede del contribuente, debba essere computato l’intero periodo di permanenza dei verificatori e non solo quello di loro effettiva presenza.