L’art. 1 co. 44 della L. 232/2016 prevede un’esenzione dall’IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) ex art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola (per gli anni 2024 e 2025 l’esenzione si applica solo limitatamente ad alcuni scaglioni di reddito).
Inoltre, per determinare i redditi fondiari imponibili, i CD e gli IAP si limitano ad applicare ai redditi che risultano dal Catasto dei terreni una rivalutazione dell’80% per i redditi dominicali e del 70% per i redditi agrari, ai sensi dell’art. 3 co. 50 della L. 662/96, mentre non devono applicare l’ulteriore rivalutazione del 30% prescritta dall’art. 1 co. 512 della L. 228/2012.
Non è pacifico se tali agevolazioni possano valere anche per i CD e gli IAP in pensione, mancando una specifica previsione normativa in tal senso e dei chiarimenti di prassi specifici.
Tuttavia, a confermare l’applicazione delle agevolazioni anche per i pensionati, potrebbe valere il richiamo, per analogia, dell’art. 78-bis co. 3 del DL 104/2020, norma di interpretazione autentica che, ai fini dell’IMU, precisa che le agevolazioni a favore di CD/IAP spettano anche ai pensionati che continuano a svolgere l’attività agricola e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.