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Insinuazione al passivo – Pluralità di domande – Effetti di giudicato – Credito per versamento del socio (Cass. 29.5.2024 n. 15040)

Secondo la Cassazione 29.5.2024 n. 15040, nel procedimento fallimentare, l’ammissione di un credito sancita dalla definitività dello stato passivo, reso esecutivo e non impugnato, acquisisce, all’interno della procedura, un grado di stabilità assimilabile al giudicato.
I rapporti tra il decreto sulla domanda di ammissione al passivo e quello pronunciato dopo su un’altra domanda rientrano nella categoria della “preclusione”: trattandosi di due diverse fasi di un medesimo accertamento, va riconosciuto alle pregresse decisioni un valore di giudicato interno rispetto a quelle successive, precludendo la successiva deduzione di quanto già dedotto e deducibile.
Qualora i due giudizi tra le parti siano relativi al medesimo rapporto ed uno di essi sia stato definito con pronuncia definitiva, l’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica o alla soluzione di questioni di fatto e di diritto comuni preclude, in un altro giudizio tra le stesse parti, che il medesimo punto di diritto possa essere esaminato e diversamente risolto.
Nel caso in esame, la società era creditrice verso il socio, poi soggetto all’amministrazione straordinaria, per i versamenti dei decimi residui del capitale.
La definitiva ammissione al passivo per il credito da versamento di una parte delle quote del capitale in chirografo, quindi, impediva in ragione dell’effetto preclusivo per il giudicato formatosi sul punto, la successiva ammissione in prededuzione del (medesimo) credito per il residuo.

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