Con la circ. 29.5.2024 n. 69, l’INPS ha illustrato la disciplina della c.d. “pace contributiva”, in origine prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall’art. 20 del DL 4/2019 e successivamente riproposta dall’art. 1 co. 126 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) per il biennio 2024/2025.
In sintesi, si consente ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 e iscritti alle gestioni dell’INPS, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti all’1.1.2024 non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.
Con riferimento all’onere di riscatto, il cui versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in forma rateale (120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 euro), l’art. 1 co. 129 della L. 213/2023 prevede che, per i lavoratori del settore privato, tale onere possa essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
Operativamente, la facoltà di riscatto può essere esercitata a domanda dell’assicurato (o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado) entro il 31.12.2025.