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Plusvalenze immobiliari – Cessione o costituzione di diritti reali – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Decorrenza (risposta interrogazione parlamentare 29.5.2024 n. 5-02424)

L’art. 1 co. 92 della L. 213/2023, modificando gli artt. 9 co. 5 e 67 co. 1 lett. h) del TUIR, ha cambiato le regole applicabili, dall’1.1.2024, in caso di costituzione di diritti reali ad opera di persone fisiche non imprenditrici. Per effetto della nuova disciplina, mentre gli atti di cessione di immobili e anche di diritti reali e restano tassabili ai sensi della lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR, gli atti di costituzione di diritti reali vanno ricondotti alla lettera h) del medesimo art. 67 del TUIR e producono redditi diversi a prescindere dal quinquennio e dalla natura dell’immobile.
In risposta all’interrogazione parlamentare 29.5.2024 n. 5-02424, si conferma che il nuovo regime non può che applicarsi alle fattispecie perfezionatesi dopo l’entrata in vigore della norma. Ne consegue che gli atti stipulati fino al 31.12.2023 restano ancorati alla precedente normativa e, pertanto, anche laddove fosse previsto un pagamento in forma rateale, eventuali rate pagate dopo il 31.12.2023 dovrebbero scontare il precedente regime fiscale.
Infatti, sebbene i redditi diversi siano tassati in base al criterio di cassa, il perfezionamento della fattispecie coincide con la stipula dell’atto.

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