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Reverse charge -Acquisto domestico da soggetto passivo non stabilito – Meccanismo del reverse charge “interno” – Disposizione da applicare

Nell’ambito di un acquisto da un soggetto passivo non stabilito in Italia, può accadere che il bene o servizio ricevuto sia “oggettivamente” soggetto alla disciplina del reverse charge interno.
Si pensi al caso dell’acquisto di rottami o alla prestazione di servizi relativi ad immobili.
In tale condizione, si sovrappone la disciplina del reverse charge di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 (acquisto domestico da soggetto passivo non stabilito) alla disciplina “oggettiva” prevista, a seconda dei casi, dall’art. 17 co. 5, 6 e 7 o dall’art. 74 co. 7-8 del DPR 633/72.
Sulla base di un documento di prassi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 140/2018), si potrebbe concludere per la prevalenza dell’aspetto “soggettivo” del reverse charge, per le prestazioni rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72.
In tal caso, l’integrazione della fattura (in caso di fornitore Ue) o l’autofatturazione (nell’ipotesi di fornitore extra Ue) sono effettuate utilizzando il codice “TD19” (“Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72”).

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