La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.5.2024 n. 15196, ha precisato che l’art. 2467 co. 1 c.c., nella versione anteriore alle novità apportate dal DLgs. 14/2019, con il suo riferimento al rimborso del finanziamento qualora effettuato nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, riconosceva un’azione revocatoria di carattere speciale.
Ciò non soltanto perché era lo stesso art. 70 co. 2 del RD 267/42 a sancire un obbligo di restituzione da revocatoria riferendosi a “colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto”, ma anche, e soprattutto, perché, qualificando il rimedio in questione come azione di ripetizione dell’indebito (ex art. 2033 c.c.), esso risulterebbe in contrasto con la lettera del primo comma seconda parte dell’art. 2467 c.c., laddove limita l’obbligo di restituzione al rimborso percepito nell’anno anteriore al fallimento.
Vale a dire che questa previsione si rivelerebbe assolutamente inutile se la ricostruzione del rimedio in termini di azione ex art. 2033 c.c. fosse fondata, giacché quest’ultima dovrebbe comportare, di per sé, che anche i rimborsi effettuati oltre l’anno prima dall’apertura del fallimento sarebbero oggetto di ripetizione.
Peraltro, a conferma della correttezza di tale soluzione interpretativa, si attribuisce rilievo al fatto che il DLgs. 14/2019 abbia eliminato dall’interno dell’art. 2467 c.c. la regola di diritto concorsuale ponendola nell’ambito dell’art. 164 del DLgs. 14/2019.