L’art. 28 del DL 60/2024 modifica l’art. 29 co. 10-12 del DL 19/2024, subito dopo la conversione in legge di quest’ultimo decreto.
La norma estende le sanzioni introdotte dal DL 19/2024 a tutti i cantieri soggetti alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nei lavori edili, mantenendo le sanzioni previste per gli appalti pubblici diversificate da quelle per gli appalti privati.
In particolare, le sanzioni per la mancata verifica della congruità prima del pagamento del saldo finale trovano applicazione per gli appalti:
– pubblici, senza alcuna distinzione relativa al valore complessivo (in precedenza erano previste per gli appalti di valore complessivo pari o superiori a 150.000 euro);
– privati pari o superiori a 70.000 euro (in precedenza il limite era di 500.000 euro).
Altra modifica riguarda i soggetti destinatari delle sanzioni per gli appalti privati. Nello specifico:
– negli appalti pubblici, tenuto alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori resta il responsabile del progetto;
– negli appalti privati, il soggetto tenuto alla verifica è il direttore dei lavori, ovvero il committente in sua assenza.