Il licenziamento intimato nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione dello stesso si presume intimato a causa di matrimonio ed è quindi nullo (art. 35 del DLgs. 198/2006).
La presunzione è superabile con la prova, da parte datoriale, della sussistenza di una delle ipotesi indicate all’art. 35 co. 5 del DLgs. 198/2006, tra cui la colpa grave della lavoratrice.
La Cass. 22.5.2024 n. 14301 ha ribadito che:
– la prova contraria che il datore di lavoro deve offrire per dimostrare la legittimità del licenziamento è limitata alle predette ipotesi;
– ai fini della nullità del licenziamento in questione, non rileva né l’intento discriminatorio del datore di lavoro né la precedente convivenza more uxorio.
Non è intimato per causa di matrimonio:
– il licenziamento irrogato a seguito di un procedimento disciplinare avviato prima della richiesta di pubblicazioni di matrimonio, anche se collocato temporalmente tra la richiesta di pubblicazioni e un anno dopo la celebrazione (cfr. Cass. 19.4.2018 n. 9736);
– il licenziamento della lavoratrice che abbia effettuato la richiesta delle pubblicazioni durante il periodo di preavviso (Cass. 31.8.2011 n. 17845).