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Responsabilità degli amministratori – Illecita prosecuzione dell’attività sociale – Nuovo art. 2486 co. 3 c.c. – Criteri dei “netti patrimoniali” – Applicazione ai processi in corso (Cass. 25.3.2024 n. 8069)

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 25.3.2024 n. 8069, in relazione al nuovo art. 2486 co. 3 c.c., ha stabilito che:
– indica i metodi da utilizzare, ai fini risarcitori ed in via equitativa, a fronte di una illecita prosecuzione dell’attività sociale;
– tale indicazione è rivolta al giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l’art. 2486 co. 3 c.c., il criterio dei “netti patrimoniali” onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso del criterio del “deficit fallimentare”;
– la norma, avendo tale contenuto, si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore;
– si tratta di una responsabilità imputabile anche a titolo di dolo, sebbene l’art. 2476 co. 1 c.c. preveda soltanto una responsabilità per colpa gestoria.

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