Con la risposta a interpello 6.6.2024 n. 130, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’indennità risarcitoria ex art. 39 co. 2 del DLgs. 81/2015, riconosciuta al lavoratore in caso di accoglimento della domanda per la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore (per somministrazione di lavoro avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dal DLgs. 81/2015):
– è qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente;
– ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi dell’art. 6 del TUIR.
Ciò in considerazione anche della determinazione dell’indennità, che ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive.
In tale caso, si applica l’art. 17 co. 1 lett. b) del TUIR il quale prevede la tassazione separata per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.