Nella società in accomandita semplice i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, invece, nel caso di estinzione della società, ai sensi dell’art. 2324 c.c. la responsabilità dei medesimi è limitata a quanto ricevuto in sede di liquidazione.
La C.G.T. II Lazio n. 6172/16/23 del 2.11.2023 ha ritenuto che al socio accomandante della società estinta, con liquidazione avvenuta senza alcun rimborso di capitale per insufficienza dell’attivo, non può richiedersi il pagamento della cartella di pagamento di un debito riferito alla società senza che al medesimo peraltro sia stato notificato l’atto di accertamento presupposto limitato nel quantum alla quota conferita.
Secondo la C.T. I° Trento 24.12.2015 n. 277/1/15 una volta effettuato il conferimento, l’accomandante ha infatti adempiuto la propria obbligazione e non può essere escusso dai creditori della società.