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Utilizzo del plafond per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento – Novità della bozza del DLgs. di riforma delle sanzioni attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Il DLgs. di riforma delle sanzioni (approvato in via definitiva e in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), con effetti per le violazioni commesse dall’1.9.2024, modifica il quadro sanzionatorio per gli esportatori abituali che si avvalgono del plafond IVA e dei rispettivi fornitori.
In particolare, in base al novellato art. 7 co. 3 del DLgs 471/97, chi emette fattura in regime di non imponibilità IVA in carenza della dichiarazione d’intento della controparte, sarà punito con la sanzione unica del 70% dell’imposta (invece di quella attuale, compresa dal 100% al 200% del tributo).
Invece, per l’esportatore abituale che riceva una fattura irregolare (emessa in assenza delle condizioni di non imponibilità della dichiarazione d’intento), in forza del novellato art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, dall’1.9.2024 non è più richiesto il versamento dell’imposta ma resta ferma la necessità di “denunciare” la violazione del fornitore all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, pena una sanzione pari al 70%.

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