L’art. 7-bis del DL 39/2024 (conv. L. 67/2024), mediante interpretazione autentica dell’art. 6-bis della L. 212/2000 ha sancito che il contraddittorio preventivo non opera per il recupero dei crediti di imposta inesistenti.
Ciò comporta, in special modo, i seguenti effetti:
– laddove il giudice, su eccezione del contribuente, ritenesse il credito contestato non spettante e non inesistente, l’avviso di recupero a questo punto sarebbe annullabile per violazione dell’art. 6-bis della L. 212/2000;
– al contribuente non verrà notificato nessuno schema di provvedimento ma direttamente l’avviso di recupero che conterrà l’invito alla procedura di adesione;
– il contribuente, ricevuto l’avviso di recupero, potrà comunque presentare la domanda di adesione sospendendo il termine per ricorrere per 90 giorni.