Ai sensi dell’art. 4-bis co. 7 del DL 39/2024, dal 29.5.2024, i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione per interventi “edilizi” in dichiarazione dei redditi non possono più optare per la cessione c.d. “differita” del credito d’imposta corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite.
Detta disposizione impatta anche sul c.d. “bonus facciate”, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, che non è stato prorogato alle spese sostenute dall’1.1.2023.