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Diniego del diritto alla detrazione IVA – Nullità dell’operazione ai sensi del diritto civile – Insufficienza (Cass. 12.6.2024 n. 16279)

Se il contratto relativo alla cessione di un bene è nullo sulla base del diritto civile, al cessionario, soggetto passivo, non è negata la possibilità di esercitare la detrazione dell’IVA, salvo che sia dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare la cessione come fittizia o nell’ipotesi in cui l’operazione, se effettivamente realizzata, tragga origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto.
È questo il principio contenuto nella sentenza n. 16279, pubblicata il 12.6.2024 dalla Cassazione.
Il fatto di causa originava dalla contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate ad un soggetto passivo in ordine alla detrazione dell’IVA sull’acquisto di un centro commerciale. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’atto notarile di cessione doveva essere dichiarato nullo in quanto il notaio rogante era il fratello di una socia delle società parti del contratto.
La Cassazione ricorda che, secondo la giurisprudenza UE (Corte di Giustizia 25.5.2023 causa C-114/22), è illegittimo il divieto del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il solo fatto che l’operazione economica imponibile è viziata dalla nullità. Va, invece, negata la detraibilità se non è stata fornita la prova dell’effettiva realizzazione della cessione o della prestazione, quando sia individuata una “fattispecie abusiva del diritto” o, comunque, nel caso in cui l’operazione tragga origine da un’evasione.

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