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Cassa integrazione guadagni straordinaria – Dimissioni del lavoratore e obbligo di preavviso (Trib. Firenze 2.2.2024 n. 101)

Fatti di Causa:
La ricorrente, ex dipendente di una società di cura privata dal 4 marzo 2013 al 17 agosto 2021, ha presentato ricorso il 12 gennaio 2022 lamentando due trattenute illegittime operate dal suo ex datore di lavoro. Nello specifico:

  1. La trattenuta di €2.116,69 sulla busta paga di agosto 2021 come indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo che al momento delle sue dimissioni fosse in cassa integrazione a zero ore e quindi non dovesse alcun preavviso.
  2. La mancata restituzione di €361,76 trattenuti sulla busta paga di ottobre 2020.

La ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare la natura subordinata e indeterminata del suo rapporto di lavoro e di condannare la società al pagamento delle somme trattenute illegittimamente.

Posizione della Resistente:
La società ha contestato le richieste della ricorrente, affermando che:

  • La ricorrente non era mai stata in cassa integrazione a zero ore, ma aveva usufruito di una riduzione oraria (FIS).
  • La somma di €361,76 era stata già restituita con la busta paga di settembre 2021.

Prove e Testimonianze:
Durante il processo, sono state esaminate prove documentali e orali. Le testimonianze hanno confermato che la ricorrente aveva usufruito di una riduzione oraria e non di una sospensione completa dell’attività lavorativa. Inoltre, la testimonianza di altre dipendenti ha evidenziato che la società aveva dovuto ricorrere al lavoro straordinario per far fronte alle dimissioni della ricorrente e di altre due colleghe nello stesso periodo.

Ragioni di Diritto:
Il Tribunale ha osservato che l’art. 2118 c.c. prevede l’obbligo di preavviso o il pagamento di un’indennità sostitutiva in caso di mancato preavviso. Anche per i lavoratori in cassa integrazione, l’obbligo di preavviso rimane valido in quanto il rapporto di lavoro non è terminato ma solo sospeso.

Decisione:
Il Tribunale ha concluso che:

  • La trattenuta di €2.116,69 sulla busta paga di agosto 2021 era legittima poiché la ricorrente non era in cassa integrazione a zero ore e la società aveva interesse a essere preavvisata per organizzare il lavoro.
  • La somma di €361,76 era stata effettivamente restituita nel settembre 2021, come confermato anche dalla ricorrente stessa.

Considerazioni Finali:
Anche il lavoratore in CIGS è tenuto al preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c., in quanto, rimanendo il rapporto di lavoro sospeso di giorno in giorno ed essendo incerto il termine di prevedibile durata del trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro ha interesse a essere preavvisato circa il venir meno della disponibilità di un lavoratore. Nel caso di specie è quindi stata ritenuta legittima la trattenuta operata in busta paga a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

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