La Cassazione, con la sentenza n. 12688/2024, ha stabilito che, in materia di licenziamento ritorsivo, l’accertamento della domanda di nullità è subordinato alla verifica che l’intento di vendetta sia stato l’unico motivo determinante nella decisione di risolvere il rapporto di lavoro, prevalendo su eventuali altre circostanze che possano costituire giusta causa o giustificato motivo. Pertanto, se esiste una giusta causa di licenziamento, la presenza di un fine ritorsivo diventa irrilevante.