Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di lavoratori di una società, specializzata nella produzione e commercio di vernici, relativo alla richiesta di retribuzione del tempo impiegato per la vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, noto come “tempo tuta”.
Fatti di Causa:
- I ricorrenti, ad eccezione di due dipendenti pensionati nel 2018 e 2019, lavorano nel reparto “Y – polveri” dello stabilimento della società, situato a circa 500 metri dai locali doccia e spogliatoio.
- Il regolamento interno obbliga l’uso del badge di presenza presso il reparto e impone l’uso degli indumenti da lavoro esclusivamente all’interno dei reparti.
Contestazione dei Lavoratori:
- I lavoratori sostenevano che il tempo per indossare e togliere gli abiti da lavoro doveva essere considerato parte dell’orario di lavoro e quindi retribuito.
Difesa della Società:
- La società ha affermato che nel periodo di riferimento (Regolamento del 1° gennaio 2019) i dipendenti potevano indossare gli abiti da lavoro anche fuori dai locali aziendali, purché non utilizzati per altre attività professionali.
Motivazioni della Sentenza:
- La giurisprudenza stabilisce che la vestizione degli indumenti necessari per il lavoro è un’operazione preparatoria e, se il lavoratore può scegliere dove e quando indossare gli indumenti, il tempo impiegato non deve essere retribuito.
- Solo se il datore di lavoro impone specifiche modalità e tempi per la vestizione, il tempo deve essere retribuito.
- Durante il periodo regolamentato dal documento del 1° gennaio 2019, i lavoratori avevano la libertà di scegliere dove indossare gli abiti da lavoro, rendendo non dovuta la retribuzione per il “tempo tuta”.
Decisione del Tribunale:
- Il ricorso dei lavoratori è stato respinto.
- Le spese di lite sono state compensate tra le parti, data la complessità della controversia.
Questa sentenza sottolinea l’importanza della specifica regolamentazione aziendale e della giurisprudenza in materia di “tempo tuta”, ribadendo che solo in presenza di precise direttive aziendali il tempo impiegato per la vestizione può essere considerato parte dell’orario di lavoro.