La prova testimoniale nel processo tributario è stata inserita dalla L. 130/2022 mediante la modifica al co. 4 dell’art. 7 del DLgs. 546/92, trovando applicazione per i ricorsi notificati dal 16.9.2022 (art. 8 co. 3 della L. 130/2022).
È possibile fare una prima analisi, quindi, della giurisprudenza di merito ai fini dell’applicazione pratica dell’istituto nel processo.
Stante la preventiva autorizzazione del giudice ai fini della sua acquisizione, occorre formulare domande precise ai testimoni suddivise per punti o per paragrafi (C.G.T. I Milano 11.7.2023 n. 2630/4/23).
La prova testimoniale è stata negata, però, se verte su circostanze provabili in via documentale (C.G.T. I Avellino 12.3.2024 n. 236/1/24), oppure se non è in grado di confutare le tesi dell’Ufficio (C.G.T. I Pesaro 29.12.2023 n. 262/2/23) avendo questa carattere di “eccezionalità” (C.G.T. I Udine 13.3.2024 n. 67/1/24).