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Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023 – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 25.6.2024 n. 15)

La circ. Agenzia delle Entrate 25.6.2024 n. 15 riepiloga le principali novità che interessano l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023.
Viene evidenziato l’inserimento nel quadro F dei modelli ISA del campo 2 al rigo F08, che consente di segnalare se è stato effettuato l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’art. 1 co. 78-85 della L. 213/2023. Il ricorso a tale misura, infatti, avrebbe determinato l’anomalia di diversi indicatori, con conseguente riflesso negativo in termini di affidabilità fiscale. Barrando la casella, invece, gli indicatori coinvolti vengono disattivati.
Sono state precisate le condizioni in presenza delle quali l’inizio nel corso del periodo d’imposta dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dagli ISA.
Se l’attività agricola genera reddito agrario (art. 32 del TUIR), l’attività di agriturismo, nell’anno in cui questa inizia, è esclusa dagli ISA perché tale anno configura quello di inizio dell’attività che produce reddito d’impresa.
Se, invece, l’attività agricola determina reddito d’impresa:
– è esclusa l’applicazione degli ISA se il reddito d’impresa dell’attività agricola (prevalente) è determinato catastalmente;
– gli ISA sono applicati se il reddito d’impresa dell’attività agricola è determinato analiticamente (in questo caso, l’attività di agriturismo va ad aggiungersi in modo complementare all’attività d’impresa prevalente già esercitata).

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