Con riferimento all’ipotesi di autovettura utilizzata dall’amministratore promiscuamente, è stato chiarito che “l’ammontare del valore normale che concorre a formare il reddito dell’amministratore è deducibile per l’impresa, sempre nei limiti delle spese sostenute da quest’ultima, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del TUIR, per la parte non superiore al compenso in natura erogato all’amministratore, mentre l’eventuale eccedenza delle suddette spese è deducibile nella determinazione del reddito di impresa secondo il criterio stabilito dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 121-bis del TUIR” (così C.M. 48/98, § 2.1.2.1).
Pertanto:
– in capo all’amministratore professionista si determina un compenso in natura che va calcolato secondo il criterio del valore normale ex art. 9 del TUIR; tale compenso è deducibile dall’impresa ex art. 95 del TUIR.
– l’eventuale eccedenza di spese è invece deducibile nel limite del 20%, fermo restando il limite massimo di 18.075,99 euro sulla base delle regole generali previste dall’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.