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Repêchage senza obbligo di formazione Cassazione sentenza 17036/2024

La Cassazione (sentenza 17036/2024) ha confermato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere di ricollocamento in altre mansioni eventualmente disponibili (c.d. repêchage), pur estendendosi a mansioni inferiori, è limitato a quelle compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento. L’obbligo di repêchage, quindi, non comprende il dovere di erogare al dipendente una formazione che lo renda idoneo allo svolgimento dele diverse mansioni (nel caso in esame, mansioni inferiori) ipoteticamente disponibili.

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