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Contratto di acquisto immobiliare a favore di terzo – Spettanza dell’agevolazione – Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.7.2024 n. 145)

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 4.7.2024 n. 145, nell’esaminare l’applicabilità dell’agevolazione prima casa (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) al contratto a favore di terzo, ha precisato che:
– se il terzo (a favore del quale è stato stipulato il contratto) intende applicare le agevolazioni prima casa, deve rendere le dichiarazioni agevolative unitamente alla dichiarazione di voler approfittare della stipulazione in suo favore (art. 1411 co. 2 c.c.), in quanto solo tale dichiarazione rende definitivo il suo acquisto;
– nel “caso in cui il terzo sia un minore”, le dichiarazioni di «prima casa» “possono essere rese dal genitore esercente la potestà sullo stesso, per conto del minore, in qualità di legale rappresentante del figlio”.

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