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Ostruzionismo all’attività aziendale e licenziamento disciplinare (Cass. 4.7.2024 n. 18296)

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2448/2021 offre un importante chiarimento in materia di licenziamento per giusta causa, delineando una netta distinzione tra insubordinazione e inadempimento grave.

Il caso: Un autista di un’azienda di servizi ambientali è stato licenziato per essersi rifiutato di conferire rifiuti in un centro di trattamento, adducendo motivi di salute. La Corte d’Appello aveva confermato la legittimità del licenziamento, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione.

La decisione della Cassazione: La Suprema Corte ha precisato che il comportamento del lavoratore non poteva essere considerato una semplice insubordinazione, bensì un grave e consapevole inadempimento dei propri doveri, tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Insubordinazione vs. inadempimento grave: La Cassazione ha sottolineato che l’insubordinazione consiste in un rifiuto di eseguire gli ordini del datore di lavoro, mentre l’inadempimento grave è un comportamento più complesso, che può includere anche omissioni e negligenze, e che può avere conseguenze pregiudizievoli per l’azienda.

Il ruolo del codice disciplinare: La Cassazione ha inoltre ribadito l’importanza del codice disciplinare aziendale, che deve prevedere sanzioni specifiche per le diverse tipologie di inadempimento.

Implicazioni pratiche: Questa ordinanza fornisce importanti indicazioni per datori di lavoro e lavoratori:

  • Per i datori di lavoro: È fondamentale avere un codice disciplinare chiaro e preciso, che definisca le sanzioni applicabili in caso di insubordinazione e inadempimento grave.
  • Per i lavoratori: È importante conoscere i propri doveri e rispettare le disposizioni del datore di lavoro, evitando comportamenti che possano ledere il rapporto di fiducia.
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