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Sospensione degli ammortamenti – Destinazione degli utili a riserva – Modalità di liberazione della riserva

La liberazione della riserva indisponibile che deve essere costituita in caso di sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali ex art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020) può avvenire nel corso del normale processo di ammortamento oppure nel momento in cui l’immobilizzazione fuoriesce dall’attività d’impresa attraverso la vendita.
Nel primo caso, la liberazione avviene parallelamente alla rilevazione in bilancio delle quote di ammortamento sospese e, quindi:
– ove la sospensione sia accompagnata all’estensione della vita utile del bene, negli esercizi successivi al termine del periodo di ammortamento originario;
– in caso di impossibilità di estensione della vita utile del bene, negli esercizi successivi alla sospensione.
Sotto il profilo temporale, la liberazione della riserva avviene in sede di approvazione del bilancio e di destinazione degli utili, con registrazione della relativa scrittura contabile nel successivo esercizio, ferma restando, comunque, l’informativa nella Nota integrativa relativa all’esercizio in cui maturano i presupposti per la liberazione.

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