Press "Enter" to skip to content

Redditi dei fabbricati situati all’estero e concessi in affitto – Determinazione

Secondo le istruzioni al modello REDDITI 2024 PF (rigo RL12):
– se il reddito derivante dalla locazione degli immobili esteri non è soggetto a imposte sui redditi nell’altro Stato, occorre tassare in Italia il canone percepito, al netto della deduzione forfetaria del 15%;
– se, invece, come di regola l’altro Stato assoggetta a tassazione i canoni di locazione, l’imponibile italiano è “l’ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese”; l’imposizione subìta oltreconfine è recuperata in Italia con lo scomputo delle imposte estere a norma dell’art. 165 del TUIR.
Come rilevato, tuttavia, dalla prassi della stessa Agenzia delle Entrate, in realtà nel secondo caso si assume l’imponibile al netto delle spese che l’altro Stato ammette in deduzione (es. interessi passivi, manutenzioni, tasse ecc.).
L’art. 70 co. 2 del TUIR stabilisce inoltre che, se il periodo di imposta estero non coincide con quello italiano, sono tassati in Italia i redditi prodotti nel periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

www.lucadamico.info