Il Tribunale di Milano, nella sentenza del 14.12.2023, ha precisato che l’art. 2429 co. 3 c.c. – secondo il quale il progetto di bilancio proposto all’approvazione dei soci deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale, durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato, in modo che i soci possano prenderne visione – rappresenta una disposizione di applicazione diretta e non meramente analogica per tutte le società di capitali. Ciò in ragione del generico richiamo che l’art. 2478-bis c.c., in tema di srl, fa alla Sezione del codice civile dedicata al bilancio.
Si evidenzia, inoltre, come l’art. 2429 co. 3 c.c. attribuisca ai soci un diritto soggettivo perfetto alla preconoscenza del fascicolo di bilancio al fine di consentire loro una più informata – e adeguata – espressione del voto (tanto che il bilancio deve rimanere consultabile fino alla sua intervenuta approvazione anche il giorno stesso della riunione).
Il termine quindicinale in questione realizza un bilanciamento fra l’interesse della società a una celere approvazione del bilancio e quello dei soci a conoscere in modo approfondito tale fondamentale snodo documentativo della gestione sociale e può essere compresso soltanto ove tutti i soci, espressamente, vi acconsentano.
In caso di contestazione da parte di un socio dell’adempimento di tale obbligo, spetta alla società provare di averlo rispettato.