Ai sensi dell’art. 88 co. 5 del TUIR, in caso di cessione del contratto di leasing, il valore normale del bene costituisce una sopravvenienza attiva.
La sopravvenienza attiva imponibile non coincide, tuttavia, con il mero valore normale del bene; secondo la C.M. 3.5.96 n. 108/E (§ 6.11), infatti, lo stesso deve essere assunto al netto della somma dei due seguenti aggregati, attualizzati alla data della cessione:
– i canoni relativi alla residua durata del contratto;
– il prezzo stabilito per il riscatto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (ris. 8.8.2007 n. 212), invece, la differenza positiva tra il corrispettivo effettivamente pagato dal cessionario e il valore normale netto del bene costituisce per il cedente un componente positivo di reddito imponibile in virtù del principio di derivazione di cui all’art. 83 del TUIR. Implicitamente nello stesso senso sembra porsi anche l’ordinanza della Corte di Cassazione 27.6.2024 n. 17775.