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Crediti privilegiati – Soddisfazione – Misure protettive – Effetti (Trib. Ferrara 7.5.2024 e Trib. Como 10.5.2024)

In materia di concordato semplificato, è stato affrontato in giurisprudenza il tema del rispetto della par condicio creditorum con specifico riferimento alle ipotesi in cui siano presenti crediti sorretti da privilegio.
Secondo il Trib. Ferrara 7.5.2024, nella proposta del debitore è inserita la tabella dei pagamenti da effettuare tramite l’attivo ricavato a seguito della liquidazione, non essendo possibile far luogo ad un’applicazione analogica della regola di cui all’art. 84 co. 6 del DLgs. 14/2019, di natura eccezionale, in quanto derogatoria del principio generale di cui all’art. 2741 c.c.
Ne consegue che può aversi falcidia del credito privilegiato solo nei limiti e nei modi di cui alla regola sulla responsabilità patrimoniale, in forza della quale il privilegiato viene pagato nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio stesso; la restante parte del credito viene declassato a credito chirografario.
Per il Trib. Como 10.5.2024, l’ipoteca iscritta in violazione delle misure protettive durante la composizione negoziata, ai sensi dell’art. 18 del DLgs. 14/2019, è inefficace nel successivo concordato semplificato, sussistendo un rapporto di consecuzione tra i due procedimenti. L’inopponibilità dell’ipoteca iscritta contro il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore permane anche all’esito del cessare delle misure, assimilando tale inefficacia assoluta alla categoria della invalidità.

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