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Regime degli impatriati – Incentivi all’esodo e altre indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro (ris. Agenzia delle Entrate 23.7.2024 n. 40)

La ris. Agenzia delle Entrate 23.7.2024 n. 40 ammette la possibilità di fruire del regime degli impatriati anche con riferimento alle somme percepite a fronte di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (incentivi all’esodo e importi transattivi).
Tali somme sono soggette a tassazione separata ex artt. 17 e 19 del TUIR fino a 1.000.000,00 euro, fermo il concorso delle stesse alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, laddove ciò risulti più favorevole al contribuente.
Il regime degli impatriati trova applicazione nei confronti dei redditi che “ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2020, § 7.7).
La ris. n. 40/2024 precisa che qualora il contribuente intenda beneficiare del regime speciale degli impatriati può rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate che, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma (30% o 50% a seconda del regime applicabile), alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.
Sull’importo eccedente il milione di euro, il sostituto di imposta può applicare le ritenute di imposta IRPEF avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale.

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