Recentemente, una sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Firenze riguardante l’illegittimità del licenziamento disciplinare di un dipendente di una società alberghiera. Questo caso evidenzia aspetti fondamentali nelle tutele previste per i lavoratori, in particolare in merito alla proporzionalità delle sanzioni disciplinari.
Il Caso
La vicenda riguarda un portiere di notte, dipendente della Alfa S.r.l., licenziato per essere stato trovato addormentato durante il turno di servizio. La Corte d’Appello di Firenze, nella sentenza impugnata, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, disponendo la reintegrazione del lavoratore come previsto dal comma 4 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970).
I motivi della decisione della Corte d’Appello
La Corte ha considerato diversi elementi chiave nel giudicare il caso:
- Contesto della violazione: Il lavoratore, pur essendo addormentato, non stava violando nessun obbligo operativo cruciale nel suo ruolo di portiere di notte. I cancelli esterni erano chiusi e la porta automatica della hall era serrata, garantendo la sicurezza dell’albergo.
- Assenza di danni: Non vi erano danni all’immagine aziendale, dato che nessun cliente o terza persona aveva assistito all’episodio.
- Carriera del lavoratore: Il portiere aveva una lunga carriera trentennale con pochi precedenti disciplinari di lieve entità.
- Proporzionalità della sanzione: La Corte ha ritenuto che la condotta del lavoratore, sebbene configurabile come infrazione disciplinare, non giustificasse una misura espulsiva (licenziamento). Il comportamento, infatti, rientrava tra quelli punibili con sanzioni conservative come previsto dal CCNL Settore Turismo e Alberghi – Confcommercio.
Il ricorso della società e la decisione della Cassazione
La Alfa S.r.l. ha presentato ricorso per Cassazione, articolato su sei motivi, sostenendo principalmente che:
- La condotta del lavoratore rappresentava una giusta causa di licenziamento.
- L’inadempimento contestato era notevole e giustificava il recesso.
- La Corte d’Appello aveva erroneamente applicato le clausole del contratto collettivo.
La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’Appello. I motivi principali della decisione riguardano:
- Vincolo delle previsioni del contratto collettivo: La contrattazione collettiva, quando prevede sanzioni più favorevoli al lavoratore, vincola il datore di lavoro. Pertanto, la sanzione conservativa era applicabile e il licenziamento risultava illegittimo.
- Proporzionalità della sanzione: La Corte ha ribadito che la valutazione della proporzionalità tra condotta e sanzione è competenza del giudice di merito, il cui giudizio può essere sindacato in Cassazione solo in presenza di evidenti vizi logici o giuridici, non riscontrati nel caso di specie.
- Adeguatezza della motivazione della sentenza di appello: La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e coerente, escludendo la rilevanza disciplinare del comportamento del lavoratore ai fini del licenziamento.
Conclusioni
Questa sentenza rafforza il principio che le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate e che le disposizioni della contrattazione collettiva prevalgono in senso favorevole al lavoratore. Per i datori di lavoro, è importante valutare attentamente il contesto e la gravità delle infrazioni prima di procedere con un licenziamento disciplinare.