Con l’Accordo del 22 marzo 2024 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Distribuzione e Servizi, uno dei contratti più applicati in Italia. Il rinnovo giunge dopo una lunga trattativa, influenzata dagli eventi degli ultimi anni come la pandemia, il conflitto in Ucraina, la crisi energetica e il ritorno dell’inflazione.
L’Accordo ha introdotto numerose novità, sia sul piano economico che normativo, ridefinendo la sfera di applicazione del contratto, aggiornando il sistema di classificazione, prevedendo nuove tutele e modificando alcuni istituti contrattuali. A pochi giorni di distanza, il 28 marzo 2024, è stato siglato un Accordo integrativo per chiarire alcuni aspetti, in particolare relativi agli aumenti retributivi.
Analizziamo nel dettaglio i principali contenuti del rinnovo contrattuale.
Validità e campo di applicazione
Il nuovo CCNL avrà validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.
È stata ridefinita e ampliata la sfera di applicazione del contratto, estendendo le aree di attività sia nel settore commercio che nei servizi. In particolare, sono state inserite nuove attività come:
- Nel commercio: i dark store e il commercio di prodotti di parafarmacia nell’ambito della distribuzione organizzata
- Nei servizi: noleggio e vendita di audiovisivi e prodotti software/hardware, servizi amministrativi presso università telematiche private, centri di assistenza fiscale
Classificazione del personale
Il sistema di classificazione del personale è stato revisionato, eliminando figure professionali ormai obsolete e introducendone di nuove. Tra le nuove figure introdotte troviamo:
- Capo dei processi formativi (3° livello)
- Optometrista e farmacista di parafarmacia (2° livello)
- Addetto alla vendita a distanza e all’e-commerce (4° livello, con inquadramento al 5° livello per i primi 18 mesi)
È stata inoltre riorganizzata la classificazione dell’area servizi, con esemplificazioni delle figure professionali operanti in settori come pubblicità, marketing, comunicazione, ricerche di mercato, revisione aziendale e ICT.
Trattamento economico
L’aumento economico complessivo è stato stabilito in 240 euro, riferiti al 4° livello e da riparametrare per gli altri livelli. L’aumento sarà corrisposto in 6 tranches, con la prima dall’1 aprile 2024 e l’ultima dall’1 febbraio 2027.
È prevista inoltre l’erogazione di un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, da corrispondere in due rate a luglio 2024 e luglio 2025.
Riguardo agli assorbimenti degli aumenti, l’Accordo ha specificato che:
- Possono essere assorbiti gli aumenti previsti come assorbibili da accordi sindacali o erogati unilateralmente dall’azienda come acconti/anticipazioni dal 1° gennaio 2022
- Restano non assorbibili gli aumenti di merito e gli scatti di anzianità
Orario di lavoro e flessibilità
Viene confermato l’orario di lavoro settimanale di 40 ore, con possibilità di articolazioni diverse attraverso l’assorbimento di permessi ROL.
In tema di flessibilità, si prevede la possibilità di superare l’orario contrattuale fino a 44 ore settimanali per massimo 16 settimane, con recupero successivo. La contrattazione di secondo livello può ampliare ulteriormente tali limiti.
Congedi e permessi
Tra le principali novità in materia di congedi e permessi:
- Viene regolamentato il congedo per le donne vittime di violenza, con diritto ad astenersi dal lavoro per massimo 90 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 90 giorni
- Sono recepite le recenti modifiche normative sul congedo parentale, con possibilità di fruizione fino ai 12 anni del bambino
- È ridotto a 5 giorni il preavviso per la richiesta del congedo parentale
Contratti a termine e somministrazione
Sfruttando la delega normativa, sono state definite le causali per la stipula di contratti a termine oltre i 12 mesi, tra cui:
- Periodi di saldi e fiere
- Festività natalizie e pasquali
- Assunzioni per progetti di riduzione impatto ambientale o digitalizzazione
- Nuove aperture e ristrutturazioni
- Incrementi temporanei di attività
Per la somministrazione, sono confermati i limiti quantitativi previsti dal precedente CCNL.
Apprendistato e part-time
Per l’apprendistato professionalizzante sono confermate le durate previste dal CCNL precedente (36 mesi per i livelli dal 2° al 5°, 24 mesi per il 6° livello).
Sul part-time, viene incrementato l’importo dell’indennità alternativa alla maggiorazione per clausole elastiche, che dal 1° gennaio 2025 passa a 155 euro annui.
Welfare contrattuale
Sono previsti aumenti dei contributi per l’assistenza sanitaria integrativa:
- Per il Fondo EST: +3 euro del contributo a carico del datore di lavoro
- Per il Fondo QuAS: +40 euro del contributo a carico del datore di lavoro (20 euro dal 2025 e 20 euro dal 2026)
Commissione Pari Opportunità e contrasto alla violenza di genere
Viene rafforzato il ruolo della Commissione Permanente per le Pari Opportunità, con il compito di promuovere iniziative per ridurre il divario di genere e sostenere percorsi di protezione per le vittime di violenza.
È introdotta una specifica regolamentazione del congedo per le donne vittime di violenza, con diritto ad astenersi dal lavoro fino a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 90 giorni.
Conclusioni
Il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi ha introdotto numerose novità, sia sul piano economico che normativo, cercando di contemperare le esigenze di lavoratori e imprese in un contesto economico complesso. Tra gli aspetti più rilevanti emergono gli aumenti retributivi, l’aggiornamento del sistema di classificazione, le nuove tutele in tema di congedi e pari opportunità, nonché la definizione di causali per i contratti a termine.
Sarà importante monitorare anche gli sviluppi della contrattazione di secondo livello, a cui il rinnovo demanda ulteriori possibilità di intervento su vari istituti.