Con la circ. 26.10.2011 n. 138, l’INPS aveva stabilito che, nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità dopo la presentazione della domanda di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima, i lavoratori possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità.
Qualora tale opzione non venga esercitata o venga esercitata in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con la sentenza 22.8.2024 n. 23041. In particolare è stato affermato che, tenuto conto dell’assenza di un termine di decadenza per esercitare l’opzione, il lavoratore titolare di assegno di invalidità poteva optare per l’indennità di disoccupazione anche tardivamente.